Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding non-punishability under Art. 131-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Magrelli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had already rejected the claim of particular lightness of the offense under Article 131-bis of the Penal Code, citing the defendant's prior criminal record and the lack of justification for his intent. Consequently, the Supreme Court found the appeal's argument regarding the non-punishability of the crime under Article 385 to be manifestly unfounded and dismissed it without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the claim of non-punishability based on particular lightness is manifestly unfounded due to the defendant's criminal history and the absence of justification for the intent.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRELLI EMANUELE nato a ROMA il 03/01/1972 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; 47- R.G.N. 43518/23 MAGRELLI EMANUELE OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. e avente ad oggetto l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato;
Considerato, invero, che, la Corte d'appello, con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto non solo i precedenti penali del ricorrente ma anche le modalità del fatto, in ragione dell'assenza di qualsiasi giustificazione a riprova dell'intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile