Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds and distinguishes arbitrary from illegal official acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of facts and evidence fell within its exclusive jurisdiction. The appellant argued regarding the reconstruction of events and the justification under Article 393-bis of the Penal Code, but the Court found the appellate court's reasoning sound and free from logical defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The appellate court correctly distinguished between an arbitrary act by a public official and an illegal act, and the appeal is inadmissible when the lower court's fact-finding and evaluation of evidence are based on sound inferential criteria without logical flaws.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA ROMOLO nato a BARI il 26/05/1971 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto in merito alla questione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., che la Corte di appello abbia correttamente evidenziato la differenza tra atto arbitrario del pubblico ufficiale e atto illegittimo, fornendo una motivazione del tutto coerente alle risultanze istruttorie in merito alle corrette modalità dell'operato dei vigili urbani; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2024 Il Co f liere estensore Il Presi nte