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Ordinanza — n. 19691/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and rejects factual re-evaluation of necessity and non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19691/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible for being generic and failing to address the lower court's specific reasoning. The appellant argued for the existence of necessity and non-punishment under Article 131-bis, but the appellate court had already thoroughly refuted these claims based on the gravity of the offense and lack of credible justification. Consequently, the cassation court upheld the dismissal, ruling that factual assessments regarding the distance of removal and preposterous excuses belong to the trial court and cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The appeal is inadmissible if it lacks specific motivation and attempts to re-evaluate factual findings already made by the court of appeal, as such assessments fall within the exclusive jurisdiction of the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure state of necessity non-punishment ground factual re-evaluation Article 616 c.p.p. Article 131-bis c.p. minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNITI GIUSEPPE nato a POLISTENA il 18/08/1982 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla insussistenza dello stato di necessità anche nella forma putativa, sicchè sono inammissibili le censure che investono accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e sollecitano una alternativa lettura del fatto con riferimento alle ragioni dell'allontanamento, non essendo stata peraltro neppure ritenuta credibile la giustificazione fornita dall'imputato; ritenuto che analoghe considerazioni valgono anche per la questione relativa alla causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p., che è stata correttamente esclusa per la gravità del fatto (distanza dell'allontanamento e pretestuosità delle giustificazioni), oltre che per i precedenti specifici, quindi per valutazioni proprie del giudizio di merito che non possono dirsi affette da i vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2024 Il Cons re estensore Il Pre