Ordinanza — n. 19690/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVANE GALI nato il 17/03/1997 avverso l'ordinanza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello - circoscritto al trattamento sanzionatorio - di Iovane Gali; ritenuto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 19690/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822); ritenuto che nel caso in esame l'aspecificità dell'appello risulta evidente rispetto alla compiutezza della motivazione della sentenza appellata, non oggetto di puntuali deduzioni nell'atto di appello su recidiva e attenuanti generiche; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVANE GALI nato il 17/03/1997 avverso l'ordinanza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello - circoscritto al trattamento sanzionatorio - di Iovane Gali; ritenuto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822); ritenuto che nel caso in esame l'aspecificità dell'appello risulta evidente rispetto alla compiutezza della motivazione della sentenza appellata, non oggetto di puntuali deduzioni nell'atto di appello su recidiva e attenuanti generiche; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2024