Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific mandate from absent defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal trial proceedings because the defense attorney lacked a specific mandate from the absent defendant. The appellant argued for the right to challenge the lower court's judgment, but the court found the mandate was only issued after the defendant had already been absent throughout the entire trial. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally invalid and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal by a defense attorney representing an absent defendant is inadmissible if the specific mandate to challenge the judgment was not granted by the defendant before the trial concluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEAMBASU MARIAN nato il 11/02/1972 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che ricorre la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede specifico mandato ad impugnare conferito da parte dell'imputato che sia rimasto assente nel corso dell'intero giudizio, rilasciato successivamente alla sentenza; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen.,trattandosi di impugnazione proposta da difensore non legittimato (cfr. Sez., n. 6264 del 10/01/2024, Rv. 285984); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Cons e estensore