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Ordinanza — n. 19683/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19683/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19683/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUSA GIOVANNI nato a ALTOFONTE il 05/05/1973 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 43199/23 - Causa Giovanni OSSERVA I motivi dedotti con il ricorso avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente reiterativi nonché manifestamente infondati. In particolare, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato la gravità del reato e la non occasionalità della condotta.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19683/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente reiterativi nonché manifestamente infondati. In particolare, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato la gravità del reato e la non occasionalità della condotta.

Parole chiave

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remissione della pena sanzioni penali revisione della sentenza penale impunità motivi di cassazione esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
In particolare, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato la gravità del reato e la non occasionalità della condotta.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUSA GIOVANNI nato a ALTOFONTE il 05/05/1973 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 43199/23 - Causa Giovanni OSSERVA I motivi dedotti con il ricorso avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente reiterativi nonché manifestamente infondati. In particolare, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato la gravità del reato e la non occasionalità della condotta.

Con riguardo al secondo motivo, la sentenza impugnata mostra di aver fatto corretta applicazione della legge e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, nella misura in cui ha correttamente escluso la medesimezza del disegno criminoso, che deve essere comunque vagliata anche con riguardo a condotte di reato consumate in tempi ravvicinati. Infine, immune da censure è anche la motivazione in punto di esclusione delle circostanze attenuanti generiche per la reiterazione delle condotte. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis