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Ordinanza — n. 19679/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a reproducible ground of censure already rejected by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19679/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mammolenti inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court erred in finding the conduct constituted the crime of obstructing official duties under Article 337 of the Penal Code, claiming his actions were merely generic threats rather than specific impediments. The court rejected this, noting the appellate court had already thoroughly examined and dismissed these identical arguments with sound legal reasoning, rendering the new appeal a redundant reproach of censure.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are reproducible of a profile of censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproducible censure obstructing official duties Article 337 Penal Code procedural economy Cassa delle ammende generic threats minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
43121/23 - MAMMOLENTI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
43121/23 - MAMMOLENTI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMOLENTI ANDREA nato a SIDERNO il 17/08/1985 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 43121/23 - MAMMOLENTI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato;

Considerato, invero, che, quanto a tale profilo - con cui si lamenta l'insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen., per essere stata la condotta del ricorrente solo genericamente minacciosa e non diretta ad impedire alcun atto d'ufficio - la Corte d'appello, con motivazione congrua ed esaustiva, ha ritenuto integrato il reato essendo stato accertato che la condotta del ricorrente era consistita in minacce dirette ad impedire lo svolgimento dell'attività di sequestro dell'autoveicolo da parte dei pubblici ufficiali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile