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Ordinanza — n. 19678/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld lower court's detailed factual findings on violent conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued against the conviction, but the appellate court had already provided a detailed reconstruction of facts regarding the violent conduct used to evade police control. Consequently, the court rejected the criticism as unfounded and ruled that the lower court's reasoning sufficiently excluded the defense of mere passive resistance.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to address the specific factual findings and detailed reasoning of the court of first instance regarding the establishment of criminal conduct.

Parole chiave

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generic grounds appeal criminal procedure inadmissibility factual findings review passive resistance defense police control evasion aiuto all'evasione di detenuti persecuzione determinante per la fuga tentativo nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN RHOUMA MAHER nato il 28/08/1991 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità violente della condotta tenuta dall'imputato nel tentativo di fuga per sottrarsi al controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 12 aprile 2024 Il Cons ere estensore Il Presidente