Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for requesting generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments regarding the crime under Article 336 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances were deemed generic. The court found that the appellant merely repeated manifestly unfounded issues without providing concrete indications to justify a defect in reasoning, effectively asking for a re-evaluation of evidence not permitted in a review proceeding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine totaling 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 c.p.; Art. 89 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic requests for mitigating circumstances without concrete factual basis are inadmissible in review proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABELLONIO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 15/06/1984 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso in merito tanto all'accertamento del reato di cui all'art. 336 c.p. che al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano a riproporre questioni manifestamente infondate e comunque e sollecitare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, risolvendosi nella sollecitazione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità, tenuto conto della corretta valutazione dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p. (Sez. 3, n. 2205 del 07/12/1992 Rv. 192668);
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 12 aprile 2024 Il Consigli estensore Il Presidente