Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to improper factual review and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Bevilacqua and Martinese inadmissible, ordering them to pay legal costs. The court ruled that the appeals improperly challenged the lower courts' factual findings and evidence evaluation, which are reserved for the trial judges. Furthermore, the court found the appeals procedurally defective because the subsequent prescription of the crime could not be declared once the judgment had already been issued.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments are inadmissible if they concern the reconstruction and evaluation of facts or the assessment of evidence, as these fall exclusively within the competence of the court of first instance, and if procedural defects prevent the formation of a valid impugnable relationship.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA PIETRO nato a CASARANO il 31/01/1987 MARTINESE ANTONIO nato a TAURISANO il 28/09/1944 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che nelle sentenze di primo e secondo grado è stata fornita una motivazione adeguata in merito all'accertamento dei fatti con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, a fronte di censure assolutamente generiche e reiterative di prospettazioni alternative; ritenuto che il reato ascritto al Martinese non era prescritto alla data in cui è stata emessa la sentenza impugnata, con conseguente irrilevanza della prescrizione maturata successivamente, considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2024 Il Con e estensore I