Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19673/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity; court found lower court adequately motivated criminal charges and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19673/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for specific crimes and equivalent recidivism, but the appellate court had already provided sufficient motivation on these elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as the lower court must have already adequately motivated the existence of criminal elements and recidivism.

Parole chiave

Generato dall'IA
absolute genericity criminal appeal inadmissibility sufficient motivation equivalent recidivism procedural costs Corte di Cassazione Art. 616 c.p.p. motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAJDIC JESSICA nato a MILANO il 12/04/1989 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti alla ricorrente e sulle ragioni della ritenuta recidiva equivalente alle attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 12 aprile 2024 Il Cons le e estensore Il Presidente