Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentencing agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Kenzizi Hosni inadmissible without formalities. The appellant argued a lack of reasoning regarding Article 131-bis of the Penal Code, but the Court held that the waiver of other appeal grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure precludes examination of such issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of appeal grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure has preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation stage, rendering appeals based on waived issues inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KENZIZI HOSNI nato il 03/11/1991 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOato avviso al r udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Kenzizi Hosni contro la sentenza n. 7242/2023 con cui la Corte di appello di Milano, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod.pen., con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ì deciso il giorno il 12 aprile 2024 Il pi. gliere estensore y Il Pre idente IV: OSO A DEPOSITATA Angel apozzi IN CAN