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Ordinanza — n. 19660/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific factual contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19660/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellate court had already confirmed the conviction by adequately addressing recidivism and specific prior criminal records. The defense's arguments were deemed generic and repetitive, failing to meet the threshold for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the defense arguments are generic and fail to specifically contest the factual basis of the conviction or the assessment of recidivism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments recidivism assessment procedural costs Article 616 c.p.p. recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDERDONE RITA nato a LOCRI il 23/10/1961 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, decidendo a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva e conseguentemente confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado, dando conto di avere valutato i precedenti penali anche specifici posti a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dai difensori per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2024 re estensore Il P