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Ordinanza — n. 19656/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19656/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19656/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRITA ROMAN VALENTIN nato il 08/06/1995 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestatamente infondato atteso che l'obbligo di traduzione nei confronti del cittadino straniero a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, essendo subordinato all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana; rilevato che le valutazioni espresse sul punto appaiono coerenti alle risultanze in atti e depongono per la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 143 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 19656/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 143 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, essendo subordinato all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana; rilevato che le valutazioni espresse sul punto appaiono coerenti alle risultanze in atti e depongono per la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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difficoltà linguistiche grave deficienza del procedimento all'estero diritto di traduzione riconoscimento di decisioni straniere competenze linguistiche utilizzazione delle lingue

Disposizioni normative citate

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art. 143 cod. proc. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRITA ROMAN VALENTIN nato il 08/06/1995 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestatamente infondato atteso che l'obbligo di traduzione nei confronti del cittadino straniero a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, essendo subordinato all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana; rilevato che le valutazioni espresse sul punto appaiono coerenti alle risultanze in atti e depongono per la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decr.. giorno il 12 aprile 2024 Il Consiglier ensore Il Presidete Riccardo Angelo C pozzi r DEPOSITATA IN CANCELIATIA L17 2024