Ordinanza — n. 19656/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRITA ROMAN VALENTIN nato il 08/06/1995 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestatamente infondato atteso che l'obbligo di traduzione nei confronti del cittadino straniero a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, essendo subordinato all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana; rilevato che le valutazioni espresse sul punto appaiono coerenti alle risultanze in atti e depongono per la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 143 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 19656/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 143 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, essendo subordinato all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana; rilevato che le valutazioni espresse sul punto appaiono coerenti alle risultanze in atti e depongono per la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRITA ROMAN VALENTIN nato il 08/06/1995 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestatamente infondato atteso che l'obbligo di traduzione nei confronti del cittadino straniero a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, essendo subordinato all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana; rilevato che le valutazioni espresse sul punto appaiono coerenti alle risultanze in atti e depongono per la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decr.. giorno il 12 aprile 2024 Il Consiglier ensore Il Presidete Riccardo Angelo C pozzi r DEPOSITATA IN CANCELIATIA L17 2024