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Ordinanza — n. 19650/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding appeal inadmissibility due to defendant's freedom at filing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19650/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in ruling the appeal inadmissible, but the court found the defendant was actually in a state of liberty when the appeal was filed on June 26, 2023. Consequently, the lower court correctly applied Article 581, paragraph 1-ter of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the accused was in a state of liberty at the time of filing, regardless of subsequent detention.

Parole chiave

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appeal inadmissibility state of liberty Code of Criminal Procedure Cassation Court procedural costs eleggibilità contenzioso elettorale domicilio eletto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Pertanto, l'ordinanza impugnata appare immune da censure nella misura in cui ha correttamente applicato il disposto di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELENTANO ALESSANDRO nato a NOVARA il 04/06/1994 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 42000/23 - CELENTANO OSSERVA Il motivo dedotto con il ricorso in relazione all'ordinanza di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato. Infatti, alla data della presentazione dell'atto di appello (26 giugno 2023), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'imputato era in stato di libertà.

Pertanto, l'ordinanza impugnata appare immune da censure nella misura in cui ha correttamente applicato il disposto di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12