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Ordinanza — n. 19535/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft conviction due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19535/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued violations regarding standing to file a complaint and procedural defects in the criminal responsibility judgment, while the lower court confirmed the conviction based on the victim's possession rights. The court rejected these claims, finding the first argument unsupported by law, the second argument generic and lacking specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, and the third argument factually incorrect regarding prescription timelines.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must specify the grounds for criticism; generic or indeterminate arguments fail to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement prescription calculation theft standing to file complaint Code of Criminal Procedure furto di lieve entità rapina imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
255975) Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità - è ripetitivo e generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
SU. n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio
(SU. n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNCO FABRIZIO nato a BRETTEN( GERMANIA) il 18/05/1977 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fabrizio Brunco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Imperia in ordine al reato di furto mono aggravato (artt. 624, 625 n.2 cod. pen.) Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di legittimazione alla proposizione di querela da parte del soggetto che l'ha proposta - è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata (p.3) evidenza come la querela risulta tempestivamente proposta da Filippo Manolio, all'epoca del fatto rappresentante legale della società concessionaria del servizio rimozione e blocco veicoli del comune di Sanremo; non si confronta con le indicazioni di questa Corte secondo cui Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (SU. n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975) Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità - è ripetitivo e generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La sentenza impugnata ha fornito sul punto (p.3) motivazione in fatto immune da vizi logici. Ritenuto che il terzo motivo - con cui il ricorrente eccepisce la mancata estinzione del reato per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato. La data di accertamento del reato è quella del 23 gennaio del 2016.

Il termine massimo di prescrizione in relazione al titolo di reato è pari ad anni 7 e mesi 6 (23 luglio 2023) a cui vanno aggiunte le cause di sospensione rilevate dagli atti processuali: -223 giorni di sospensione per richiesta della difesa (dal 5 marzo al 15 ottobre 2019) Con la conseguenza che l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è da collocarsi in data 2 marzo 2024, data successiva alla sentenza di secondo grado.Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere est