Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the lower court's reasoning. Jose Paguay Alcivar Segundo argued that the conviction for aggravated theft lacked sufficient motivation, but the court found his grounds indeterminate and failing to specify the exact logical flaws. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A criminal appeal based on alleged lack of motivation is inadmissible if the complaint is generic and fails to identify the specific elements underlying the criticism.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGUAY ALCIVAR SEGUNDO .10SE nato il 23/07/1995 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Jose Paguay Alcivar Segundo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624, 625 n.4 e 61 n.7 cod. pen.). Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. peri. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere eynsore Il Presidente