Criminal appeal dismissed as generic for failing to specify grounds for non-punibility under Art. 131 bis. The court upheld the conviction for aggravated injuries. The appeal was rejected for being too vague. The court ruled that the appeal lacked specific grounds. The decision confirmed the original conviction. The appeal was declared inadmissible. The court found the appeal generic. The appeal failed to meet procedural requirements. The court upheld the lower court's decision. The appeal was dismissed for lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punibility under Article 131 bis of the Penal Code, citing the lack of incitement, habitual behavior, and the minor nature of the offense. The court rejected this claim as a generic argument lacking the specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, noting the brutality of the attack and the group dynamic involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal claiming non-punibility must specify the exact elements supporting the argument; generic complaints without identifying specific grounds are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVES DOS SANTOS VICTOR MANOEL (CUI 05GP8NV) nato il 21/12/2000 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Victor Manoel Alves Dos Santos ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona in ordine al reato di lesioni aggravate (artt. 582 e 585 cod.pen.) Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente lamenta la mancata motivazione circa la sua colpevolezza e la mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. stante l'incensuratezza, la non abitualità nonché l'esiguità del fatto reato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici (pag.6) ha evidenziato la brutalità dell'aggressione fermata solo dall'arrivo dei Carabinieri. La partecipazione dell'imputato all'aggressione, pertanto, non può essere qualificata ai sensi dell'ari 131 bis cod.pen. in ragione della particolare pericolosità sociale espressa da tutti i concorrenti nella stessa e che hanno fatto "gruppo" contro la singola persona offesa.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024