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Ordinanza — n. 19529/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for burglary based on fingerprint evidence and logical inference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19529/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Atzeri inadmissible regarding a conviction for burglary. The appellant argued for a lack of motivation and legal violation concerning his criminal responsibility, but the court found these claims baseless. The court upheld the conviction because fingerprint evidence on the window glass, combined with the specific time of the crime and the absence of other evidence, provided sufficient proof of guilt.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.; In criminal proceedings, fingerprint evidence on a crime scene object constitutes sufficient proof of guilt when it shows at least sixteen characteristic points and is corroborated by the time and location context, rendering contrary proof impossible without the subject's own demonstration.

Parole chiave

Generato dall'IA
fingerprint evidence burglary conviction criminal responsibility logical inference inadmissible appeal burden of proof dactyloscopy tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 625 n.2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 n. 9963 del 02/02/2022 Rv. 282795
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZERI ANTONIO nato a CAGLIARI il 22/10/1985 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Antonio Atzeri ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto in abitazione mono aggravato (artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.), rideterminando la pena inflitta. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità- è manifestamente infondato perché: - in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità di questa Corte secondo cui in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo (Sez. 2 n. 9963 del 02/02/2022 Rv. 282795). - non si confronta con il contenuto della motivazione (pagg. 8 e 9) della sentenza impugnata che evidenza come il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siano relative all'impronta di un solo dito, sempre che evidenzino almeno sedici punti caratteristici uguali per forma e posizione.

Ciò in quanto, a tali condizioni, fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo del delitto, con la conseguenza che la legittimazione è utilizzabile dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni su detta presenza. La corrispondenza dattiloscopica può, poi, assumere maggiore o minore valenza indiziaria a carico del soggetto cui è riferibile l'impronta a seconda non solo del numero dei punti di coincidenza, ma anche in relazione al contesto di tempo e di luogo in cui la traccia papillare è stata lasciata e con riferimento ai potenziali soggetti cui riferirla.

A tale stregua, considerato il luogo di rinvenimento delle impronte riferibili all'imputato - sul vetro, lato esterno della finestra protetta da persiane, come ricavabile dalle foto in atti - il ristretto arco temporale, concentrato prevalentemente nelle ore notturne, in cui si è verificata la sottrazione degli oggetti custoditi all'interno dell'abitazione dei coniugi- assenti dall'immobile dalle 19.00 del 13 agosto 2017 alle 2.00 del giorno successivo - nonché l'assenza di qualsivoglia lecita relazione tra il luogo del commesso delitto e la persona dell'imputato, diversa dalla dedotta vicinanza abitativa, deve ritenersi certamente corretta l'inferenza logico- deduttiva tratta dal Tribunale nel senso ritenuto e, per contro, soccombente, la circostanza che nessuna impronta del ricorrente sia stata rinvenuta all'interno dell'abitazione o che l'abitazione dello stesso sia ubicata nella medesima via, di tal che lo stesso - peraltro noto alle Forze dell'Ordine per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio e detenzione di stupefacenti - potrebbe aver lasciato le impronte in altra occasione non riferibile al furto.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24