Cassation appeal dismissed for generic lack of motivation under Art. 581(1)(c) of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Hosni Ahmed's appeal against the Rome Court of Appeal's conviction for attempted theft inadmissible. Ahmed argued the lower court's judgment lacked sufficient motivation, but the court found this objection generic and indeterminate under Article 581(1)(c) of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected because the specific grounds for criticism were not identified, preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal based on a generic lack of motivation is inadmissible if it fails to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSNI AHMED nato il 11/03/1988 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ahmed Hosni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di tentato furto mono aggravato (artt.56,624, 625 cod. pen.). Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 20