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Ordinanza — n. 19525/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19525/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Antonia Accardi's appeal against a theft conviction inadmissible. The court found the first ground of appeal generic and indeterminate, failing to meet statutory requirements for specific legal criticism. Consequently, the second ground regarding standing to file a complaint was rejected based on established jurisprudence protecting factual possession.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 624 bis e 61 n.5 cod. pen.: An appeal must specify precise legal grounds; generic complaints fail to allow the reviewing court to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement theft conviction factual possession indagine per furto reato flagrante testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo- con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 61 n.5 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARDI ANTONIA nato a MAZARA DEL VALLO il 26/02/1989 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Antonia Accardi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Padova in ordine al reato di furto in abitazione mono aggravato ( artt.624 bis e 61 n.5 cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo- con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. peri. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 3 e 4). Ritenuto che il secondo motivo - con cui la ricorrente denunzia il mancato proscioglimento per difetto di procedibilità - è manifestamente infondato perché non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 -consigliere estensore Il Pr