Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being factually repetitive and lacking new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Eloubadi El Mehdi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was contradictory regarding the consummation of attempted theft and his intent, claiming the conviction for false identity declaration was null. The court rejected these claims as factually repetitive and manifestly unfounded, noting that the appellate court properly evaluated existing evidence and logical arguments without needing to re-examine the trial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 14 comma 5 ter D.Igs. 286/1998: An appeal must present new grounds distinct from those already examined; arguments merely reiterating facts or reasoning already adjudicated by the lower court are inadmissible as they fall outside the limited scope of the cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELOUBADI EL MEHDI nato il 05/04/1990 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che El Mehdi Eloubadi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di tentato furto aggravato (artt. 99, 56, 624 e 625 comma 1 n.2 cod. pen.); di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità (art.495 cod. pen.), dichiarando la nullità della sentenza relativamente alla condanna per violazione di cui all'art. 14 comma 5 ter D.Igs. 286 del 1998.
Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione perché basata su una dubbia consumazione del reato e una non provata intenzione di commetterlo - è in fatto e reiterativo, nonché manifestamente infondato atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata (pag.
3) con argomentazioni immuni da vizi ha valorizzato la documentazione presente in atti, le dichiarazioni testimoniali rese dall'UPG Azzeri Matteo e considerazioni di tipo oggettivo e logico. L'imputato non solo ha riferito un nome ben diverso anche foneticamente dal proprio, ma anche una diversa data di nascita. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile