Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal theft charges as facts are within lower court's exclusive power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Monica Constantin inadmissible regarding her criminal theft charges. The court found the appellant's arguments about photographic evidence and sentencing factors to be repetitive and unsupported by the lower court's reasoning. Consequently, the decision was upheld because factual evaluation remains exclusively within the jurisdiction of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the lower court, reserving such assessment exclusively to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSTANTIN MONICA nato il 29/12/1991 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; ----) Rilevato che Monica Cditantin ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena in ordine al reato di furto con strappo mono aggravato (artt.624 bis e 61 n. 5 cod. pen.); di furto pluriaggravato (artt. 624,625 n. 4, 61 n. 5 cod. pen.);di tentato furto con strappo (artt.56, 624 bis cod. pen.); di tentato furto pluriaggravato (artt. 56, 624, 625 n. 4, 61 n.5 cod. pen.); di furto mono aggravato (artt.624, 625 n.4), dichiarando non doversi procedere per difetto di querela in relazione a tre degli episodi di furto contestati, rideterminando la pena in relazione ai residui reati.
Ritenuto che il primo motivo - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'utilizzo delle individuazioni fotografiche effettuate dalle persone offese nel corso delle indagini preliminari- è ripetitivo ed in fatto perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 8 della sentenza impugnata); esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il secondo e il terzo motivo - con cui la ricorrente lamenta la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di contenimento della pena - sono manifestamente infondati non confrontandosi con la motivazione immune da vizi secondo cui: - le condotte per cui si procede appaiono all'evidenza manifestazioni di una accentuata ed allarmante capacità criminale dell'imputata, in precedenza gravata da un unico precedente panale per il delitto di furto aggravato dalla destrezza, la quale, tenendo le condotte per cui si procede, ha dimostrato di aver acquisito la capacità di pianificare plurime azioni di furto commesse serialmente ed in danno di persone dotate di minore capacità di difesa. - le circostanze attenuanti generiche sono state valutate con giudizio di equivalenza rispetto alle ritenute aggravanti, con motivazione in fatto immune da vizi (debole valenza positiva delle prime, benevolmente riconosciute in ragione del consenso prestato dalla difesa all'utilizzo degli atti di indagine, pur in assenza di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, tali da poter essere ricondotti direttamente all'imputata).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il sigli9t9 est