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Ordinanza — n. 19520/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against theft sentence, ruling sentencing discretion within statutory limits is valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19520/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence exceeded statutory limits, but the court found the sentencing discretion properly exercised based on the judge's reference to aggravating factors like prior convictions and the fact occurring in a prison environment. Consequently, the conviction for aggravated theft was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is valid when grounded in relevant case facts and established legal principles, rendering an appeal challenging the sentence's magnitude as inadmissible.

Parole chiave

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sentencing discretion statutory limits aggravating circumstances prison environment inadmissible appeal criminal penalty prior convictions furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIDI SABER nato 11 11/09/1991 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Saber Aidi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto mono aggravato (artt. 624,625 n.7 cod. pen.). Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, inflitto in misura eccedente rispetto al limite edittale - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è risultato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata che evidenzia come la determinazione della pena superiore al minimo edittale trova nella specie adeguata giustificazione, avuto riguardo ai precedenti non di trascurabile peso dell'imputato, numerosi e gravi, quali si evincono dal suo certificato penale; ed alla ulteriore circostanza, incidente in negativo sul disvalore del fatto, che il reato in contestazione è stato commesso in ambiente carcerario, cioè nel luogo deputato non solo alla privazione della libertà personale dei detenuti, ma anche alla loro rieducazione).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Iiol ,c„lg sigliere estensore Il Presid