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Ordinanza — n. 19518/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds as issue was not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19518/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft and property damage, specifically citing specific recidivism rules. The court ruled that this specific argument was not deducible in the second instance because it had not been raised as a distinct ground of appeal, rendering the new submission inadmissible in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: An issue raised for the first time in the cassation appeal regarding specific recidivism rules is inadmissible if it was not properly deduced as a distinct ground of appeal in the second instance proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific recidivism second instance grounds cassation admissibility property damage crimes recidiva nell'infrazione reati penali gravi furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
Artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Artt. 61 n. 2, 635 comma 2 n. 1 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINI MICHELE nato a CITTA' DI CASTELLO il 21/06/1971 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Michele Santini ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Parma in ordine ai reati di furto pluriaggravato (artt.624,625 nn.2 e 7 cod. pen.); di danneggiamento pluriaggravato (artt.61 n.2, 635 comma 2 n.1 cod. pen.), con la recidiva ex art.99 comma quarto cod. pen.

Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di applicazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale - non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; -è inoltre manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio avendo evidenziato i numerosissimi precedenti penali anche relativi al reato contro il patrimonio rivelatori di un'accentuata pericolosità a delinquere.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il c