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Ordinanza — n. 19516/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic for failing to specify legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19516/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was deemed generic and indeterminate. The appellant challenged the appellate court's partial reform of a conviction regarding credit card misuse, but failed to identify specific legal errors. Consequently, the court ruled that the appellant could not exercise judicial review without pointing to the precise elements underlying the criticism.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; A ground of complaint is inadmissible if it is generic and lacks the required specificity to allow the reviewing judge to identify the specific legal issues raised.

Parole chiave

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generic ground of complaint indeterminate legal argument Article 581 Criminal Procedure Code inadmissible appeal specificity requirement abuso di carte-chèques truffa in materia di credito usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto all'affermazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art 493 ter cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIYADI AYOUB nato a BOLOGNA il 19/04/1988 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ayoub Siyadi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino, dichiarando di non doversi procedere nei confronti del ricorrente quanto al reato di furto per difetto di querela e per l'effetto rideterminando la pena relativamente al reato residuo (indebito utilizzo delle carte di credito di pagamento, ex art 493 ter cod. pen.), confermando nel resto. Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto all'affermazione di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 1 della sentenza impugnata in cui il la Corte territoriale evidenza che il ricorrente ha effettuato ben tre illecite operazioni per un complessivo ammontare di euro 2.803,94, così cagionando un danno molto significativo). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il ci1sTIiere tensore Il Pres