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Ordinanza — n. 19515/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of notice for probation option as procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Murialdo inadmissible regarding a conviction for a short custodial sentence. The appellant argued he was not properly notified of his right to opt for a non-custodial penalty under transitional provisions, but the court found this claim contradicted established precedent requiring immediate solicitation by the defense. Consequently, the court ruled that the procedural defect alleged was non-existent and the appeal must be rejected with costs.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; The defense must actively solicit the exercise of the probation option during proceedings, and failure to do so precludes a later complaint about lack of notice in appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation option transitional provisions procedural notice defense solicitation appeal inadmissibility custodial sentence Cassa delle ammende bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.2 n. 43848 del 29/09/2023
non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez.2 n. 43848 del 29/09/2023,Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURIALDO ANDREA nato a SAVONA il 08/09/1988 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Andrea Murialdo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Busto Arsizio in ordine al reato di cui all'ad 223 comma 1, con riferimento all'art. 216 comma 1 nn.2), 219 comma 2 n.1) R.D. 267/194. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia il mancato avviso della possibilità di applicare la norma transitoria di cui al 545 bis cod. proc. pen. che permette di esercitare l'opzione per una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva - è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui -in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. perì. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez.2 n. 43848 del 29/09/2023,Rv. 285412);

Considerato che il corretto svolgimento del procedimento indicato non è posto in dubbio nel motivo di ricorso proposto. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il oliSigliére\estensore Il Preside