Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of specific grounds and insufficient legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Domenico Franchini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Franchini challenged his conviction for theft, arguing lack of standing to file a complaint and requesting acquittal due to minor offense status. The court rejected these claims, finding the first argument unsupported by precedent regarding possession as a protected legal interest and the second argument too generic to allow judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the grounds for criticism; generic complaints lacking specific elements are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHINI DOMENICO nato a BARI il 07/03/1971 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Franchini Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt.56, 624 e 625 n.2 cod. pen. Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assenza della legittimazione a proporre querela - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza (pag.5) e con la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.(S.U. n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01).
Ritenuto che il secondo motivo- con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato che il terzo e ultimo motivo - con cui l'imputato contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento - è manifestamente infondato non confrontandosi con una motivazione in fatto ( pagg.8 e 9) esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il igliere