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Ordinanza — n. 19509/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing excessiveness, citing judicial discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Jonathan Taccola inadmissible regarding the excessive sentence and lack of generic mitigating factors. The appellant argued that the sentencing was disproportionate and failed to weigh his mitigating circumstances against the aggravating ones. The court rejected this, ruling that sentencing gradification falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, which the lower court adequately addressed by citing the crime's gravity and prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the discretion of the judge of the merits, provided the reasoning is congruent with the relevant facts.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing penal code articles 132 133 inadmissible appeal cassation generic mitigating factors aggravating circumstances penalty abuso di un impianto per l'elaborazione di dati usurpazione d'identità furto di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TACCOLA JONATHAN nato a LIVORNO il 15/09/2000 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Taccola Jonathan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Livorno, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente contesta l'eccessività della pena e la mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla aggravante è: - manifestamente infondato atteso che secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 2 della sentenza impugnata che evidenzia la gravità del fatto e le condanne successive numerose e per reati contro il patrimonio); - generico laddove non evidenzia gli elementi favorevoli al ricorrente che siano stati eventualmente trascurati dalla sentenza impugnata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il cons ere estensore Il Pr