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Ordinanza — n. 19502/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding false identity claim, ruling specific intent not required for crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19502/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of impersonation. The appellant argued that the specific intent required for the crime was missing because the victim did not gain a specific advantage. The court rejected this, citing established jurisprudence that the crime is completed by the deceptive act inducing error, regardless of the victim's subsequent benefit.

Regesto Legislator

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Art. 496 cod. pen.; Art. 494 cod. pen.: The crime of impersonation is consummated by the deceptive conduct inducing error regarding false identity, without requiring the victim to achieve the specific advantage sought by the perpetrator.

Parole chiave

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impersonation crime false identity specific intent requirement deceptive conduct victim advantage criminal law Cassation appeal motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 496 cod. pen.
Considerato che con il primo e unico motivo - con cui il ricorrente contesta una motivazione illogica con riferimento alla mancata riqualificazione della fattispecie di reato ex art. 496 cod. pen. nella fattispecie prevista dall'art.
Art. 494 cod. pen.
nella fattispecie prevista dall'art. 494 cod.
art. 496 cod. pen
Considerato che con il primo e unico motivo - con cui il ricorrente contesta una motivazione illogica con riferimento alla mancata riqualificazione della fattispecie di reato ex art. 496 cod. pen.
art. 494 cod. pen
nella fattispecie prevista dall'art. 494 cod.
articolo 494 cod. pen
278146); - non si confronta con la sentenza impugnata che ha motivato la scelta di non configurare il meno grave reato di cui all'articolo 494 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 3012 del 19/09/2019
(Sez. 5 n. 3012 del 19/09/2019, dep.2020, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANARO MARCO nato a MESSINA il 16/02/1987 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Marco Danaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 385, 337 e 496 cod. pen. Considerato che con il primo e unico motivo - con cui il ricorrente contesta una motivazione illogica con riferimento alla mancata riqualificazione della fattispecie di reato ex art. 496 cod. pen. nella fattispecie prevista dall'art. 494 cod. pen.- è manifestamente infondato perché: - in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Sez. 5 n. 3012 del 19/09/2019, dep.2020, Rv. 278146); - non si confronta con la sentenza impugnata che ha motivato la scelta di non configurare il meno grave reato di cui all'articolo 494 cod. pen. in considerazione della clausola di sussidiarietà espressa da tale ultima norma riguardante gli altri delitti contro la fede pubblica, tra cui appunto il 496 cod. pen., il cui elemento specializzante è costituito dal fatto che la dichiarazione riguardante il falso non è diretta verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio durante l'esercizio delle funzioni del servizio.

Nel caso di specie gli agenti in pattuglia avevano notato un volto per loro conosciuto, ma -non riuscendo a ricordarne contestualmente con certezza la identità- avevano provveduto a fermarlo e questi in quell'occasione aveva declinato false generalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il iglieréltenso