Cassation court dismisses appeal against appellate court's sentence increase for resistance due to lack of mitigating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to increase the sentence based on the crime of resistance, arguing for a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court rejected this claim as unfounded because the lower court's reasoning regarding the intensity of the intent was logically sound and supported by the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the appellate court's application of a mitigating circumstance is based on a motivation free from evident illogicality and properly values the intensity of the intent.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURELLI BERIGUETE HEIDY nato il 01/03/1983 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; / 7 Rilevato che Turelli Beriguete Heidy ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Livorno - con la quale l'imputata era stata ritenuta colpevole dei reati di cui agli artt. 624 bis e 337 cod. pen.- ha rideterminato la pena in relazione all'aumento riconosciuto ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il delitto di resistenza.
Considerato che il primo motivo - con cui la ricorrente solleva una questione di legittimità costituzionale sull'art. 581 comma 1 ter e 1 quater cod. proc. pen.- non è rilevante ai fini della presente decisione. Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità laddove ha valorizzato le modalità della condotta rivelatrici della particolare intensità del dolo della imputata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 ere estensore I