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Ordinanza — n. 19500/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific reasoning under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19500/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the joint appeals by Oprea and Arcalean inadmissible due to insufficient motivation regarding the sanction. The appellants argued the first-instance judgment lacked specific reasoning on the punitive treatment, but the court found their complaint generic and indeterminate. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the statutory requirements for a valid challenge under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from exercising their review.

Parole chiave

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generic appeal grounds insufficient motivation Art. 581 c.p.p. inadmissible appeal criminal procedure crimine truffa aggravata imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che il primo e unico motivo comune, con cui i ricorrenti contestano l'assenza di una motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OPREA REMUS MARCEL nato il 28/10/1977 ARCALEAN MIRCEA FLORIN nato il 24/02/1984 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Marcel Remus Oprea e Florin Mircea Arcalean ricorrono con atto comune avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli in concorso del delitto di cui agli artt.110, 624 e 625 nn.2 e 4 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo comune, con cui i ricorrenti contestano l'assenza di una motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente