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Ordinanza — n. 19499/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of logical error in denial of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Simone Fuso inadmissible and ordered him to pay court costs. Fuso argued that the lower court's refusal to grant general mitigating circumstances was illogical, but the court found no such error. The appellate court correctly noted that denying mitigation is not automatic and that the defendant's choice of an abbreviated trial did not constitute remorse.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: The Court holds that a denial of general mitigating circumstances is not an error if the trial court references decisive elements without needing to consider every favorable fact, and that procedural choices like an abbreviated trial do not automatically indicate repentance.

Parole chiave

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denial of mitigating circumstances general mitigation in criminal law logical error in sentencing abbreviated criminal procedure appeal inadmissibility court costs and fines ratio of the decision tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSO SIMONE nato a MONZA il 11/08/1980 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Simone Fuso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Pisa, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole dei delitti in concorso di cui agli artt.56, 624 e 625 nn.2,3 e 7 cod. pen.; di cui agli artt. 110,624,625 n.3 cod. pen.; del reato di cui all'art.4 1.110/75.

Considerato che con il primo e unico motivo - con cui il ricorrente contesta una motivazione illogica con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti- è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Che, in ogni caso la Corte territoriale (p.4) ha esposto chiaramente che il riconoscimento di dette circostanze non rappresenta un automatismo nel giudizio penale e che non si ravvisano circostanze particolari che ne comportino il riconoscimento; né risulta dagli atti un particolare comportamento processuale dell'imputato connotato alla massima correttezza della collaborazione, né può essere valutato come comportamento indice di ravvedimento la scelta del rito abbreviato, che corrisponde a una precisa scelta di utilità processuale dell'imputato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il &Tsigliere estensore Il P