Italian Court dismisses appeal as groundless due to logical consistency in sentencing regarding stolen banknotes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Vito La Rocca inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court's refusal to apply a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code was illogical. The court rejected this claim, finding the first-instance judgment logically sound based on the number and total value of the banknotes involved in the theft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n.4 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the contested reasoning is not manifestly unfounded and the lower court's decision remains logically consistent with the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA VITO nato a PRATO il 23/02/1977 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Vito La Rocca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all' art. 455 cod. pen. Lette le conclusioni scritte, pervenute in data 14 marzo 2024, del difensore di fiducia avv.
ALESSANDRO MECCARELLI, nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato che con il primo e unico motivo - con cui il ricorrente contesta una motivazione illogica con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le motivazioni in fatto esposte dalla sentenza immune da vizi logici,(p.3) avuto riguardo al numero delle banconote e al valore complessivo delle stesse. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il sig er estensore Il Presi