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Ordinanza — n. 19497/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenges to lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19497/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Vincenzo D'Amato inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. D'Amato argued that the Milan Court of Appeal failed to apply criminal law correctly regarding his liability for specific charges. The court rejected these claims as manifestly unfounded because they merely criticized the reasoning without challenging the logic or evidence used by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must not merely criticize the reasoning of the lower court; they must present new grounds or evidence that justify a different conclusion on the facts and credibility of the evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds criticism of reasoning evidence credibility assessment Cassation procedural rules contraffazione di merci frode fiscale in materia doganale false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO VINCENZO nato a PRAIA A MARE il 05/05/1982 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Vincenzo D'Amato ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt.56,48,479 in relazione all'art.476 e 497 bis cod. pen. Considerato che sia il primo che il secondo motivo - con cui il ricorrente contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di responsabilità dello stesso per entrambi i capi d'imputazione- risultano manifestamente infondati in quanto: - deducono censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà e in quanto tali manifestamente infondati atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte non sono consentite doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; - non si confrontano con la sentenza che con motivazione esente dai descritti vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 ) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il cQ.RKliere estensore Il Pre