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Ordinanza — n. 19496/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of logical motivation regarding criminal liability under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19496/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Gaetano Polichetti and Antonietta Salvati inadmissible. The appellants argued the lower court lacked logical motivation for its criminal liability finding, but the court found this ground generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged lack of logical motivation is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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lack of logical motivation generic appeal ground criminal liability assessment Article 581 c.p.p. inadmissible appeal supervisory power joint criminal appeal inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che il primo ed unico motivo comune con il quale i ricorrenti denunziano l'assenza di una motivazione logica in relazione alla pronunzia di penale responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 582 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POLICHETTI GAETANO nato a ROCCAPIEMONTE il 11/10/1943 SALVATI ANTONIETTA nato a ROCCAPIEMONTE il 19/08/1946 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Gaetano Polichetti e Antonietta Salvati ricorrono, con atto comune, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti colpevoli in concorso dei reati di cui agli artt.497 bis, 477 e 482 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo comune con il quale i ricorrenti denunziano l'assenza di una motivazione logica in relazione alla pronunzia di penale responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente