Ordinanza — n. 19495/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSSEF MOHAMED YOUSSEF NASR nato a IL CAIRO( EGITTO) il 20/03/1990 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Youssef Mohamed Youssef Nasr ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che - in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale cittadino con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen.- ha rideterminato la pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'assenza di una motivazione logica in relazione al diniego dell'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen., è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, (pag.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSSEF MOHAMED YOUSSEF NASR nato a IL CAIRO( EGITTO) il 20/03/1990 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Youssef Mohamed Youssef Nasr ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che - in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale cittadino con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen.- ha rideterminato la pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'assenza di una motivazione logica in relazione al diniego dell'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen., è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, (pag.
3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, valorizzando come l'assenza di un titolo abilitativo alla guida, funzionale all'utilizzo di un mezzo di trasporto, rivela la estrema pericolosità della condotta per i possibili danni a terzi derivanti dalla circolazione di un veicolo senza avere conseguito la patente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il coisiliereptsore Il Pres