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Ordinanza — n. 19494/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19494/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19494/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ANTHIOUMANE nato il 03/04/1975 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Diop Anthioumane ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Letta la memoria pervenuta in data 16 aprile 2024 con la quale il difensore di fiducia, avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19494/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 477 e 482 cod. pen. Letta la memoria pervenuta in data 16 aprile 2024 con la quale il difensore di fiducia, avv.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte deposizione inattendibile inchiesta per falsità atti reticenza dolosa dei difetti prova del dolo sviamento della giustizia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ANTHIOUMANE nato il 03/04/1975 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Diop Anthioumane ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Letta la memoria pervenuta in data 16 aprile 2024 con la quale il difensore di fiducia, avv.

GAETANO GIAMBOI, nell'interesse del ricorrente, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente denunzia la violazione o l'inosservanza della legge penale con riferimento all'ipotesi del c.d. "falso grossolano"- e il secondo e ultimo motivo - con cui lamenta la violazione o l'inosservanza della legge penale con riferimento al "falso innocuo" - sono entrambi manifestamente infondati, poiché riproduttivi di doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con motivazione in fatto immune da vizi logici che con puntuali richiami giurisprudenziali ha evidenziato(p.5): -quanto al "falso grossolano" che le valutazioni presenti nell'annotazione giudiziaria quanto alla individuazione del falso rappresentano il frutto di specifiche conoscenze di personale qualificato; -quanto al "falso innocuo", che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso sia fatto, quanto piuttosto alla eventuale inesistenza dello stesso.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 'ere estens