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Ordinanza — n. 19493/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for crimes committed while on probation, citing lack of logical flaws in sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's refusal to substitute the prison sentence with community service was illogical and contradictory. The court rejected this claim, noting that the appellate judgment explicitly detailed the reasons for its decision, including the defendant's criminal history and status on probation, thereby satisfying legal requirements for motivation.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal challenging a criminal conviction is inadmissible if the appellant's complaint regarding the lack of logical consistency in the sentencing motivation is manifestly unfounded, as the contested judgment has already provided explicit and reasoned grounds for its conviction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing motivation flaws probation status crimes substitute community service Cassazione Roma decision indagine per furto prove acquisite illegalmente furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOCOZZA CARMINE nato a POMARICO il 21/03/1958 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Scocozza Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2, 61 n.11. quater cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione riguardante la mancata sostituzione della pena con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato perché in contrasto con il contenuto della sentenza impugnata che con motivazione in fatto esente dai descritti vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag.5 laddove la sentenza nel giustificare il diniego, specifica che l'imputato ha commesso il fatto mentre era affidato in prova ai servizi sociali ed evidenzia i numerosi precedenti penali) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il co liere estensore Il Preside