Cassation court dismisses appeal as groundless repetition of lower court's rejected arguments regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for crimes under Articles 495 and 48 of the Penal Code, but his sole ground was a mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The court found the appeal lacked new legal grounds, as the lower court's reasoning on the lack of relevance of retractions was logically sound and unassailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal, without presenting new grounds or a different legal interpretation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIANNAMEA FRANCESCO nato a MILANO il 16/10/1970 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Francesco Sciannamea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 495 e 48, 476 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità è fondato unicamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale insindacabile in questa sede(pagg. 4 e 5 laddove la sentenza evidenzia come la ritrattazione non abbia alcuna rilevanza rispetto alla sussistenza e alla offensività dei reati contestati).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il con • re Il