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Ordinanza — n. 19491/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for snatching a bicycle due to insufficient logical flaws in sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19491/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Sylla Kalilou inadmissible, upholding his conviction for snatching a bicycle. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical regarding the legal qualification of the act, but the court found no merit in this claim. The court ruled that the appellate decision contained a coherent argumentative structure and did not violate the statutory requirements for logical reasoning under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; The Supreme Court's review of the reasoning in a criminal judgment is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, without assessing the correspondence of the motivation to the procedural record.

Parole chiave

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snatching bicycle logical reasoning flaw criminal appeal inadmissibility Article 606 c.p.p. Supreme Court review tentato furto furto di lieve entità furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLLA KALILOU nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sylla Kalilou ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia una motivazione manifestamente illogica in merito alla qualificazione giuridica del fatto e alla responsabilità penale è manifestamente infondato poiché non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); inoltre la motivazione della sentenza impugnata ( pag.

2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Con motivazione immune da vizi illogici la sentenza riconduce alla fattispecie di furto con strappo la sottrazione della bicicletta alla persona offesa che la stava utilizzando afferrandola dal portapacchi, non operando la norma incriminatrice alcuna distinzione all'interno delle cose mobili in relazione all'oggetto dell'impossessamento. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il c glier tensore I