Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for lack of minimal offensiveness requalification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Scalici Alfonso and Conigliaro Maurizio inadmissible. The defendants argued for a reclassification of their drug trafficking conduct under Article 73, paragraph 5 of the Drug Trafficking Law, claiming minimal offensiveness. The appellate court correctly evaluated the evidence regarding the drug quality, frequency of exchanges, and professional nature of the activity, finding these factors incompatible with the legal threshold for minimal offensiveness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; The court must assess all probative data to determine if the illicit activity lacks the professional capacity and market diffusion required to exclude the presumption of minimal offensiveness.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCALICI ALFONSO nato a BALESTRATE il 15/07/1951 CONIGLIARO MAURIZIO nato a PALERMO il 18/10/1963 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata resa dalla Corte di appello di Palermo in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 23518/23 dei 23/1/2023); esaminati í ricorsi proposti, a mezzo dei rispettivi difensori da Conigliaro Maurizio e Scalici Alfonso ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, gli imputati lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalle difese. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta degli imputati, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (qualità della sostanza stupefacente oggetto di cessione, assiduità degli scambi, modalità della condotta) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere e