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Ordinanza — n. 19480/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19480/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19480/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: - ABDLCAR ROMIN nato il 01/07/1990 avverso la sentenza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESEayakisergife- parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Abdicar Romin, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 129 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 19480/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen.

Parole chiave

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piano di esecuzione delle pene ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali procedura orale modalità di calcolo dell'ammenda rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
art. 129 cod. proc. pen
A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è limitato a ratificare l'accordo tra le parti, astenendosi dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: - ABDLCAR ROMIN nato il 01/07/1990 avverso la sentenza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESEayakisergife- parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Abdicar Romin, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen.

A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è limitato a ratificare l'accordo tra le parti, astenendosi dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d'immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla correttezza della qualificazione giuridica ed alla congruità della pena. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento dell'imputato, è valutata la congruità della pena attraverso il richiamo all'art. 133 cod. pen. e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto in contestazione è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, alla comunicazione notizia di reato e agli atti di indagine.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 aprile 2024 Il Consigli