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Ordinanza — n. 19479/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and lack of factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19479/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The defense argued violations of procedural articles and illogical evidence evaluation regarding drug possession, but the court found these complaints generic and lacking specific comparison with the lower court's reasoning. The decision rests on the principle that cassation judges cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The cassation court is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, rendering appeals based on generic logical criticisms or alternative factual interpretations inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation inadmissibility factual re-evaluation generic legal arguments drug possession case procedural violations claim falsa dichiarazione della parte altri capi d'accusa colpa concomitante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILANO DANIELE nato a ROMA il 07/07/2003 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Silano Daniele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa contesta l'affermazione di responsabilità, lamentando la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; illogicità e mancanza di motivazione in punto di valutazione degli elementi di prova a carico dell'imputato.

Considerato che le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate (la riconducibilità del possesso della sostanza stupefacente all'imputato, ha spiegato la corte di merito, è stata desunta dalla corrispondenza dei nominativi presenti nella rubrica telefonica dell'imputato con quelli riportati nel manoscritto conservato nella cassaforte dove era occultata la sostanza).

Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che il motivo di ricorso si sostanzia nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal perimetro valutativo di questa Corte. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore