Ordinanza — n. 19478/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CILIEGIO MIRKO TEODORO nato a AVELLINO il 31/01/1996 CILIEGIO NORBERTO nato a AVELLINO il 08/07/1992 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti, con separati atti, da Ciliegio Mirko Teodoro e Ciliegio Norberto, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 Rilevato che i ricorrenti lamentano quanto segue. Ciliegio Mirko Teodoro 1. Vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19478/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla mancata riduzione della pena.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CILIEGIO MIRKO TEODORO nato a AVELLINO il 31/01/1996 CILIEGIO NORBERTO nato a AVELLINO il 08/07/1992 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti, con separati atti, da Ciliegio Mirko Teodoro e Ciliegio Norberto, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 Rilevato che i ricorrenti lamentano quanto segue. Ciliegio Mirko Teodoro 1. Vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;
2. Vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione della pena;
3. Vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge. Ciliegio Norberto 1. Vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto;
2. Vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.;
3. Vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla mancata riduzione della pena.
4. Vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dai ricorrenti. In relazione alla posizione di Ciliegio Mirko Teodoro. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerenti con le risultanze istruttorie, così da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato, quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e degli ulteriori benefici di legge sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza, con argomentare logico, la gravità della condotta, l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'impossibilità di effettuare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione da reati.
Ritenuto che le argomentazioni a sostegno del decisum sono conformi ai principi ermeneutici stabiliti in questa sede. In relazione alla posizione di Ciliegio Norberto. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni ivi sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerenti con le risultanze istruttorie, così da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e degli ulteriori benefici di legge sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza, con argomentare logico, la gravità della condotta, l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'impossibilità di effettuare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione da reati.
Ritenuto che le argomentazioni a sostegno del decisum sono conformi ai principi ermeneutici stabiliti in questa sede. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i