Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Federica Serafini and Alessia Romanelli inadmissible. The defendants argued for legal violations regarding their responsibility in drug trafficking and sentencing under the Italian Penal Code. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was logical, coherent, and free from arbitrary penalty assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; Art. 62-bis e 133 cod. pen.: Appeals challenging the congruity of a penalty or the recognition of mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERAFINI FEDERICA nato a ROMA 11 12/12/1991 ROMANELLI ALESSIA nato a ROMA il 16/06/1977 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da Serafini Federica e Romanelli Alessia, ritenute responsabili, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Rilevato che le difese hanno articolato i seguenti motivi di ricorso: Per Serafini Federica:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;
2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis e 133 cod. pen.; Per Romanelli Alessia:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 42, 43, 110 cod. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 187 e 192 cod. proc. pen.;
2. Violazione degli artt. 114 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, mancanza grafica della motivazione in relazione al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione;
3. Violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalle ricorrenti. Ritenuto, quanto alla posizione di Serafini Federica: - che il primo motivo prospettato nel ricorso, riguardante l'asserita assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, è reiterativo di doglianze già valutate dalla Corte di appello e disattese con motivazione del tutto congrua, non censurabile in questa sede (si vedano le argomentazioni diffusamente illustrate alla pagina 2 della sentenza); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»); deve inoltre rammentarsi che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Ritenuto, quanto alla posizione di Romanelli Alessia: -che al primo motivo di doglianza, riguardante l'affermazione di responsabilità dell'imputata, la Corte di appello ha fornito adeguata risposta, del tutto logica e coerente con le risultanze processuali (in motivazione si è precisato che lo stupefacente era collocato nella vettura in una posizione che lo rendeva immediatamente visibile da parte di entrambe le imputate; la Romanelli, la quale aveva preso a noleggio la vettura, non avrebbe accettato il rischio del trasporto della droga se non avesse avuto un interesse diretto nell'impresa delittuosa). - che la doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione è stata adeguatamente valutata dalla Corte d'appello e disattesa con motivazione congrua (la Corte di merito ha posto in evidenza come l'apporto della imputata non potesse essere considerato di entità marginale, avendo costei provveduto a prendere a noleggio la vettura per il trasporto dello stupefacente); - che le ragioni di doglianza attinenti al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate: la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; quanto al rilievo riguardante l'eccessività della pena inflitta, come ricordato in precedenza, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 apri