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Ordinanza — n. 19474/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19474/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19474/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA FABIO nato a NAPOLI il 02/07/1984 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Barba Fabio; Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. Considerato che le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell'imputato, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19474/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen. Considerato che le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell'imputato, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito identità elettronica infrazione commessa per negligenza accusa di truffa aste elettroniche prezzo eccessivo

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA FABIO nato a NAPOLI il 02/07/1984 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Barba Fabio; Rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. Considerato che le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell'imputato, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.

Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le emergenze probatorie illustrate in motivazione. Considerato che i motivi di doglianza si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal perimetro valutativo di questa Corte. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensor