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Ordinanza — n. 19472/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19472/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19472/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARBOE MANNEH nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Darboe Manneh a mezzo del difensore. Rilevato che, con motivo unico, la difesa lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, posto che i giudici di merito, confondendo il significato della "dose media singola" con quello della "dose" comunemente adoperata nel gergo degli acquirenti, hanno erroneamente ritenuto che la sostanza non fosse destinata all'uso personale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19472/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che le argomentazioni poste a fondamento della motivazione, del tutto prive di aporie logiche, sono idonee a rendere conto in maniera adeguata dell'affermazione di penale responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni dipendenza da sostanze carattere economico di medicamenti contraffazione falsificazione dei pesi e delle misure
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARBOE MANNEH nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Darboe Manneh a mezzo del difensore. Rilevato che, con motivo unico, la difesa lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, posto che i giudici di merito, confondendo il significato della "dose media singola" con quello della "dose" comunemente adoperata nel gergo degli acquirenti, hanno erroneamente ritenuto che la sostanza non fosse destinata all'uso personale.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Rilevato che i giudici di merito hanno messo in evidenza non soltanto il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta ed il numero di dosi medie ricavabili, ma anche ulteriori circostanze del fatto (il ricorrente , alla vista della polizia, si è immediatamente disfatto degli involucri; la sostanza era contenuta in involucri di plastica ed egli era in possesso di una somma di danaro in banconote di piccolo taglio incompatibile con le sue condizioni economiche; non risultava dagli atti che l'imputato fosse assuntore della sostanza).

Considerato che le argomentazioni poste a fondamento della motivazione, del tutto prive di aporie logiche, sono idonee a rendere conto in maniera adeguata dell'affermazione di penale responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estenso