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Ordinanza — n. 19471/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate reasoning on generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Elhabbat Oussama inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, claiming the lower court failed to evaluate specific defenses. The court rejected this, noting the first instance provided sufficient reasoning by highlighting the non-occasional nature of the illegal conduct and the lack of positive elements, which implicitly negates the benefit based on the defendant's criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; In denying generic mitigating circumstances, the trial court need not evaluate every single defense argument if it adequately indicates the preponderant elements preventing the benefit, such as the defendant's prior criminal record, which implicitly forms a judgment on their personality.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code inadmissible appeal adequate reasoning criminal record assessment Court of Cassazione procedural inadmissibility attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 — 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "rado" della disposizione di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHABBAT OUSSAMA (CUI061XRNL) nato il 01/01/2002 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Elhabbat Oussama, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che la Corte di merito ha offerto adeguata motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio ed il carattere non occasionale della condotta illecita, come si desume dalle dichiarazione dell'acquirente della sostanza; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 — 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "rado" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore