Cassation dismisses appeals on appeal settlement where defendants waived acquittal grounds and appellate court lacked duty to motivate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants had previously agreed to a sentence in the appellate court, thereby waiving all grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that once such an agreement is made, the appellate judge is not required to explicitly address potential acquittal causes, and the cassation court cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In cases of agreed sentence on appeal, the appellate court is not obliged to motivate the absence of acquittal grounds, and cassation appeals based on waived acquittal causes or re-evaluation of facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAFID ABDERRAHIM nato il 25/10/1993 ALAMRANI ABDERRAHIM nato il 01/09/1988 KHALID LAMSAHRI nato il 05/11/1991 LOMBARDI FRANCESCO ALFREDO nato a SAN SEVERO il 14/08/1963 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da HAFID ABDERRAHIM, ALAMRANI ABDERRAHIM, KHALID LAMSAHRI, LOMBARDI FRANCESCO ALFREDO Rilevato che HAFID ABDERRAHIM, ALAMRANI ABDERRAHIM, KHALID LAMSAHRI hanno concordato la pena in appello, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen., rinunciando ai motivi diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio.
Rilevato che i predetti imputati deducono, con separati atti, la mancanza di motivazione in ordine ad eventuali cause d'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, così massimata:
«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).
Considerato, quanto alla posizione di Lombardi Francesco Alfredo, che il motivo unico di ricorso proposto, nel quale si contesta l'affermazione di responsabilità e si deduce il vizio di motivazione, è palesemente versato in fatto e tendente ad avvalorare una diversa interpretazione delle emergenze probatorie. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Con